martedì, agosto 29, 2006

Scopo della perimetrazione dei boschi

Accanto alla ricognizione e alla descrizione dei boschi che si può trovare su questo blog, sto elaborando la perimetrazione dei boschi stessi (e delle colture agrarie) per avere una mappatura che consenta di fare alcuni ragionamenti sulla definizione di corridoi ecologici e delle zone di maggior tutela e per la definizione del vincolo paesaggistico.

Vincolo Paesaggistico / zone boschive L. 431/1985

La legge n. 431 dell’8 agosto 1985, nota come Legge Galasso, ha introdotto il vincolo paesaggistico su una serie di aree topografiche determinate. Le aree sottoposte a tale disciplina si estendono dalle rive e coste del mare e dei laghi (per un’ampiezza di 300 metri dalla linea di battigia (linea di costa o spiaggia dove si infrangono le onde), comprese le scogliere), ai fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e le relative rive (per una fascia di 150 metri ciascuna), alle montagne oltre i 1600 metri per la catena alpina ed oltre i 1200 metri per quella appenninica e le isole, ai territori coperti da boschi e foreste (anche danneggiati da incendi).

In base alla L 431 /1985 (art 1 punto g) sono soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della L 1497/1939 i “territori coperti da foreste e da boschi”.

La legge forestale regionale (n.52/1978) definisce al comma 8 dell’art. 14 (modificato da comma 3 art. 6 legge regionale 25 febbraio 2005, n.5) cosa si intende per “bosco” (fonte: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1978/78lr0052.html). In particolare:

1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.
2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.
3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell’uomo, conservano la classificazione a bosco.
4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.
5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.
6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.
7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.
8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.
8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.
8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all’articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.
8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

Nei prossimi giorni pubblicherò la mappa della prima parte dei rilievi, relativa alle zone di Pugnello, Tezze e della Collina. Nelle prossime settimane l'indagine toccherà i boschi di San Bortolo e di San Zeno.